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Yacht Club Padova, affiliata alla FIV, nasce a Padova, da alcuni istruttori, appassionati di vela, che vogliono avvicinare quante più persone possibile a questo meraviglioso mondo, che offre la possibilità di fare dell’attività sportiva all’aria aperta, conoscendo un modo particolare di rapportarsi alla natura, un modo particolare di vivere e di stare con gli altri.


Alcuni degli istruttori hanno esperienza decennale di vela, e hanno affrontato ogni mare in occasione di importanti regate in Adriatico e Mediterraneo ed hanno ben pensato di offrire l’opportunità di divertirsi imparando la vela e facendo crociere scuola meravigliose a tutti coloro che abbiano la curiosità di conoscere più da vicino il mare ed il vento.

Il Direttivo dello Yacht Club Padova

Presidente
Nicola Grassetto

Vice Presidente
Massimo Pagliarin
 

Cassiere / Segretario:
Rossella Pironti

Direttore Sportivo
Domenico D'avanzo

Responsabile Pubbliche Relazioni
Elena Polacco

Responsabile Eventi
Alberto Marcolongo


Padova Yacht Club ASD

Affiliato FIV n. n.1652
Iscritto R.A.S.S.D Coni

sede legale: c/o Studio Rizzato & Dainese Via Altinate, 72 - 35121 Padova . 
ClubHouse: Montegrotto via E. Fermi
presso il Museo Internazionale del Vetro d'Arte e delle Terme.
sede operativa a mare: c/o Darsena Le Saline - Chioggia

Tel. 347 9367670 - fax 049 8826581
Codice Fiscale 92158970282
Partita IVA 03954000281

Coordinate Bancarie:

Unicredit Banca
BIC SWIFT: UNCRITM1Q94
AGENZIA:02494
IBAN: IT 85 D 02008 62920 000101902790

 


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“Padova Yacht Club”

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica “PADOVA YACHT CLUB”, associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.
L'Associazione ha sede legale: c/o Studio Rizzato & Dainese Via Altinate, 72 - 35121 Padova sede operativa: Via Sebastiano Caboto, 10 – 30020 Albignasego (Pd), sede operativa a mare:
c/o DARSENA LE SALINE di Sporting Club Marina di Chioggia srl - Isola Morin 2 – 30015 - Chioggia (VE).


TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici  e si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche legate al mare, quali corsi vela, sub, surf, ecc;
b) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, regate veliche, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
c) partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
d) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
o gestire immobili e impianti, propri o di terzi, e strutture sportive, di vario genere;
o sottoscrivere concessioni con enti pubblici o privati, per la gestione di immobili, spazi e beni pubblici da destinare alle attività istituzionali;
o allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
o effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
o esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
o svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

 TITOLO III
Soci  Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 bis - I Soci sono divisi nelle seguenti, categorie:
a) Soci ordinari
b) Soci sostenitori;
c) Soci onorari;
Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci sostenitori i Soci che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Sono Soci onorari tutti coloro i quali, avendo al loro attivo più di una traversata oceanica a vela, in regata o meno, lo richiedano al Consiglio Direttivo Sono altresì inclusi nell'elenco dei Soci onorari, a giudizio del Consiglio Direttivo, tutti coloro i quali abbiano avuto meriti particolari nei confronti dell'Associazione "Yacht Club Padova"

Art. 6 - La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezione degli organi direttivi.
- I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
-  Tutti i Soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali Sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che " Yacht Club Padova " offre, di usare il materiale Sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.


TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, compia gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto associativo e/o che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo, prima di deliberare sull’esclusione di un socio e al fine della decisione, provvederà a comunicare preventivamente allo stesso le motivazioni in ragione delle quali fosse per prendersi tale deliberazione e questi sarà invitato a presentare al Consiglio Direttivo le sue osservazioni anche, volendo, per iscritto. Il socio potrà impugnare la deliberazione di esclusione dinnanzi all’Assemblea in occasione della sua prima convocazione successiva al provvedimento.

TITOLO V

Fondo comune

Art. 11 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;


Assemblee

Art. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza o con pubblicazione attraverso il sito ufficiale della Associazione Yacht Club Padova all’indirizzo: www.yachtclubpadova.org contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla  elezione a scrutinio segreto delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 17.
In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16 - L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati aventi diritto al voto ai sensi del comma che precede.
Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il periodo Olimpico e sono rieleggibili. Non possono far parte del consiglio direttivo coloro che ricoprano cariche analoghe in associazioni o enti che perseguono finalità analoghe nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo e il Responsabile delle Pubbliche Relazioni.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui      deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o ad altro mezzo telematico purchè idoneo a darne prova di ricevimento non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell’Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
i) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria quando lo reputi necessario 
Esso procede, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori e consulenti, determinandone il compenso.


Art. 20 – INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO
1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede all'elezione parziale, mediante la convocazione, entro il termine massimo di trenta giorni, di un'Assemblea Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 20 bis – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell’art. 20.
2. L'Assemblea Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza del quadriennio.


Presidente

Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.


Art. 22 – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.


Art. 22 bis– CANDIDATURE
1. I candidati alle cariche Sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione.
2. Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
3. L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo.
4. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 23 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

 Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati al raggiungimento del quorum di cui all’art. 17 che precede.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive o fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono finalità analoga, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Norma finale

Art. 25 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 
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XII Zona Fiv

Amici

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